| Ciao ClaZ sono basito dell'accaduto .....
Fatti consigliare bene da un AVVOCATO con le OO xkè credo che sarà una lunga battaglia......
Questo spero tu lo possa escludere (avresti maggiori "appigli legali":
La legislazione vigente nell'Unione Europea prevede che anche i privati siano tenuti a dare garanzia sugli oggetti venduti a meno che tale garanzia non sia esplicitamente esclusa al momento della vendita. In conseguenza di ciò, anche se l'oggetto proposto è perfettamente funzionante, esso è venduto AS-IS (così com'è, visto e piaciuto), con esclusione esplicita di qualsiasi forma di garanzia, per cui chi dovesse fare offerte per l'oggetto proposto con la sua offerta, accetta, incondizionatamente, l'esclusione di qualsiasi garanzia per l'oggetto stesso.
Cmq come diceva il mitico fara : vizi occulti ! :
Da "wikipedia" La garanzia nella vendita Il venditore deve garantire il bene venduto sia da vizi occulti sia dall' evizione (art 1476), ossia che la cosa venduta non appartiene ad altri che la possano rivendicare.
La garanzia per l'evizione è funzionale alla tutela del compratore per eventuali "vizi giuridici", non conosciuti al momento della conclusione del contratto, che limitano il godimento del diritto o del bene.Si distinguono tre tipi di evizione:
Totale Parziale Limitativa L' evizione totale si ha nel caso in cui il compratore subisce l'accoglimento di una azione di rivendicazione proposta da un terzo, perdendo così la proprietà del bene. In tal caso è previsto che il compratore possa proporre l'azione di risoluzione del contratto, condannando il venditore alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno.
L' evizione parziale si ha nel caso in cui una cosa sia soltanto di proprietà parizlamente altrui.Se al momento della conclusione del contratto il compratore avrebbe ugualmente acquistato il bene nonostante fosse a conoscenza di tale situazione, allora ha diritto alla sola riduzione del prezzo oltre al risarcimento del danno, nel caso in cui il compratore non avesse acquistato il bene allora può chiedere la risoluzione e il risarcimento del danno.
L' evizione limitativa si ha quando sul bene i terzi vantino diritti reali minori, in tal caso la disciplina opera come per l'evizione parziale.
Il compratore ha l'onere di chiamare a testimoniare il venditore nella eventualità che un terzo vanti diritti sul bene acquistato, qualora non lo facesse perderebbe la garanzia per l'evizione. Ciò si spiega con il fatto che il venditore può eccepire in giudizio la validità dell'atto traslativo e smentire le pretese del terzo.
Come la garanzia per l'evizione la garanzia per i vizi è un effetto naturale della compravendita. Con tale tipo di garanzia il venditore garantisce l'assenza di vizi materiali del bene che non ne consentano l'uso per il quale è destinato. La garanzia opera quindi solo se i vizi sono tali da rendere la cosa inidonea, in tutto o in parte, all'uso cui è destinata o sono tali da diminuire sensibilmente il valore del bene. La mancanza delle qualità promesse o delle qualità necessarie per l'uso cui la cosa è destinata, può portare alla risoluzione contrattuale se la mancanza delle qualità eccede il limite di tollerabilità determinato dagli usi, ma non alla sostituzione o alla riparazione. La garanzia per i vizi può essere contrattualmente limitata, la limitazione non opera però per i vizi che sono stati in malafede taciuti dal venditore, né per i vizi che erano, al momento della stipulazione del contratto, conosciuti o conoscibili usando la diligenza dell'uomo medio. I rimedi in caso di vizi sono: la riduzione del prezzo (azione estimatoria) e la risoluzione contrattuale (azione redibitoria).
La garanzia deve essere fatta valere dal compratore entro 8 giorni dal momento della scoperta dei vizi a pena di decadenza, dopodiché il diritto di far valere la garanzia si prescrive in 1 anno dalla data di consegna della cosa.
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